E-commerce: dal 1° luglio nuove regole sull’iva

In arrivo una grande novità sull’IVA per i paesi dell’Unione europea, a partire da giovedì 1° luglio 2021. Con l’entrata in vigore della Direttiva 2455/2017 sul commercio elettronico che, salvo nuova proroga, dovrà trovare applicazione in tutta l’area dell’Ue, viene infatti riformata la modalità di applicazione dell’iva sulle vendite all’estero effettuate mediante portali ecommerce di proprietà o di terzi (come per esempio, marketplace quali Amazon, E-bay ecc.).

L’obiettivo finale dell’intervento è quello di rendere l’iva più equa e snella nella sua applicazione e, in ultima istanza, facilitare il commercio elettronico transfrontaliero

Tassazione delle vendite a distanza

Cosa stabilisce quindi la nuova Direttiva? Dal 1° luglio 2021, la tassazione delle vendite a distanza nel Paese Ue del consumatore finale subirà pochissime eccezioni: soltanto le imprese che non superano i 10mila euro annui potranno accedere alla deroga che consente di addebitare l’iva del Paese di partenza dei beni. In tutti gli altri casi occorrerà pagare l’iva nel paese del committente consumatore finale.

Dal MOSS all’OSS

L’applicazione dell’imposta del Paese del consumo sarà però facilitata dalla possibilità di avvalersi del regime semplificato dello sportello unico OSS (one stop shop), la cui portata sarà allargata rispetto a quella contemplata attualmente dal MOSS (mini one stop shop). Un cambiamento che prova ad andare incontro alle notevoli evoluzioni che il commercio elettronico transfrontaliero sta attraversando in Europa. Le funzioni del MOSS vengono quindi estese e amplificate e, a partire dal 1° luglio 2021, questo strumento si trasforma in uno sportello unico (OSS), con lo scopo di garantire ulteriori semplificazioni amministrative.  

Il ruolo dei marketplace

Se il venditore del prodotto si trova al di fuori dell’Ue, sarà considerato cedente dei beni, agli effetti dell’imposta, il gestore della piattaforma elettronica (marketplace). Questo aspetto tocca i seguenti casi:

  • Vendite intracomunitarie a distanza, sia per quelle che non prevedono il trasferimento del bene da un Paese Ue all’altro;
  • Vendite a distanza di beni importati di valore fino a 150 euro.

 

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Author: Redazione

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